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EMPOLI. Concerto di Johnson Righeira: disposto il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande in bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro o lattine e di detenzione di bombolette spray urticanti

Concerto di Johnson Righeira: disposto il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande in bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro o lattine e di detenzione di bombolette spray urticanti

Il provvedimento entrerà in vigore dalle 20 di giovedì 16 luglio 2026 alle 1 di venerdì 17 luglio 2026. L’ordinanza sindacale nel dettaglio

 

EMPOLI – Giovedì 16 luglio 2026, alle 21, in piazza della Vittoria, nell’ambito della programmazione estiva ‘Luglio Empolese’, si svolgerà il concerto di Johnson Righeira: un viaggio nei fantastici anni ’80, ballando e cantando gli indimenticabili ‘tormentoni’.

A tutela della sicurezza pubblica e del decoro urbano, è stata emessa l’ordinanza sindacale 329 del giorno 15 luglio 2026, che dispone il divieto assoluto di vendita e somministrazione di bevande in bicchieri, bottiglie e contenitori in vetro o lattine, nonché il divieto di detenzione di bombolette spray contenenti principi urticanti in piazza della Vittoria, nelle strade della ZTL e nell’area pedonale del centro, dalle 20 di giovedì 16 luglio 2026 alle 1 di venerdì 17 luglio 2026.

 

NEL DETTAGLIO – È fatto divieto assoluto l’introduzione nelle aree sopra indicate di bevande contenute in bicchieri, bottiglie o contenitori di vetro e lattine: ai titolari o gestori di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai titolari di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande, alle attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, di vendere per asporto e somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine; ai titolari di qualunque attività di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di commercio dei prodotti alimentari e, in genere, a tutte le attività abilitate alla vendita di bevande in vetro e in lattine, di vendere in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine.

 

Le attività autorizzate possono vendere le bevande soltanto in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in plastica; a chiunque, di consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i suddetti contenitori fuori dagli appositi raccoglitori; a chiunque frequenti l’area esterna o interna interessata dallo svolgimento della manifestazione il divieto di introduzione, detenzione e di utilizzo di bombolette spray e/o altri dispositivi contenenti principi urticanti o di qualsiasi altro materiale similare di libera vendita; è consentita la vendita per asporto delle bevande, previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

 

Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente atto sarà punito, salvo che non costituisca più grave reato, ai sensi degli articoli 34 comma 4 e 41, del citato Regolamento di Polizia Urbana “Vendita di Bevande in contenitori di vetro o lattine di bevande alcoliche”, con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.

 

P.T.

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